Legge di bilancio 2024: Le principali novità per i datori di lavoro/sostituti d'imposta
È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 la Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio).
Con la presente analizziamo le disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI - Art. 1, comma 15
- 7% se la retribuzione imponibile non eccedel’importo mensile di 1.923 euro, ovvero
- 6% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.
FRINGE BENEFIT - Art. 1, commi 16 - 17
Limitatamente al periodo d’imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il citato limite di esenzione è aumentato ad euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico (ex art. 12, comma 2, TUIR).
Il maggior limite di euro 2.000 su applica ai lavoratori che dichiarano al proprio datore di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO - Art. 1, comma 18
Per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta dal 10% al 5%. Rimane invece fissato ad euro 3.000 lordi il limite complessivo delle somme sulle quali risulta applicabile la detassazione in commento, limite elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Si ricorda che la disposizione interessa:
- gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, previsti da contratti collettivi di secondo livello regolarmente depositati in via telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Possono beneficiare dello sconto fiscale citato i lavoratori che nell'anno precedente a quello di erogazione del premio hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.
DETASSAZIONE LAVORO NOTTURNO E FESTIVO SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO - Art. 1, commi 21 - 25
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, la legge in commento riconosce un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi ai lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991;
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
CONTRASTO ALL'EVAZIONE NEL SETTORE DEL LAVORO DOMESTICO - Art. 1, commi 60 - 62
Per contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS realizzano la piena interoperabilità delle proprie banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati anche mediante l’utilizzo
di tecnologie digitali avanzate.Inoltre, al fine di favorire l’adempimento spontaneo delle obbligazioni a carico del contribuente (pagamento dell’IRPEF), viene disposto che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione del lavoratore domestico i dati e le informazioni acquisite dall’INPS anche al fine della predisposizione della dichiarazione precompilata e per segnalare eventuali anomalie al medesimo contribuente.
Infine, viene previsto che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS effettuino attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione e realizzino interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici.
CONGEDO PARENTALE - Art. 1, comma 179
La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sul congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1, primo periodo del D.Lgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) disponendo che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti dai lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, saranno indennizzati all'80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori il cui congedo di maternità/paternità è terminato dopo il 31 dicembre 2023.
Dal 2025 la misura dell'indennità riconosciuta sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.
I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del bambino, rimangono indennizzati al 30% fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei citati due mesi).
DECONTRIBUZIONE PER LE LAVORATRICI MADRI - Art. 1, commi 180 - 182
Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15 (vedi sopra), viene riconosciuto, per i periodi di paga gennaio 2024 - dicembre 2026, un esonero del 100% della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo nel limite massimo annuo di euro 3.000 riparametrato su base mensile.
Limitatamente all'anno 2024, l'esonero in commento spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero contributivo in commento non spetta alle lavoratrici domestiche.
SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA - Art. 1, commi 191 - 193
Viene riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà.
In particolare viene riconosciuto:
- un esonero del versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail) nella misura del 100% entro il limite massimo di euro 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile;
- per la durata di
- 12 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato(considerando quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato);
- 24 mesi, se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, di 4 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l’anno 2028.
PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UCRAINI - Art. 1, comma 395
I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai cittadini beneficiari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024.
Viene altresì previsto che i predetti permessi di soggiorno:
- perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea;
- possono essere convertiti, a richiesta dell’interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l’attività effettivamente svolta.